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Regolamento in materia
di Dottorato di Ricerca
Articolo 1 - Ambito di applicazione
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Questo Regolamento disciplina il funzionamento dei Dottorati di Ricerca (Corsi
e Scuole) con sede amministrativa presso l'Università
di Roma "La Sapienza", nonché la partecipazione a Dottorati
di Ricerca attivati presso altre sedi universitarie.
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I Corsi di Dottorato hanno durata triennale.
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La frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca è incompatibile con la contemporanea
iscrizione ad altro Dottorato, a Corsi di Laurea di qualsiasi
livello, a Scuole di Specializzazione e a Master di I
e II livello.
Articolo 2 - Requisiti
e condizioni per l'istituzione dei Corsi
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I Dottorati di Ricerca sono istituiti dal Rettore con proprio decreto, su delibera
del Senato Accademico, sentita la Commissione di cui
all'art. 7, comma 2 del presente regolamento. In particolare:
a) in caso di nuova istituzione i corsi sono proposti dai Dipartimenti o dalle
Facoltà (o strutture assimilate), previa verifica di
adeguate risorse umane e finanziarie;
b) in caso di rinnovi le proposte sono presentate dal coordinatore, sentito il Collegio
del Dottorato e informata tempestivamente la struttura
originariamente proponente.
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L’approvazione dei corsi di dottorato è subordinata alla verifica e alla valutazione
dei seguenti elementi:
a) la validità scientifica del progetto e la coerenza del programma formativo
del Corso con gli obiettivi del progetto;
b) la presenza di un Collegio di Docenti, in servizio
presso l’Università “La Sapienza”, non inferiore a dieci
(salvo quanto previsto per i consorzi e i dottorati
internazionali), con documentata e qualificata produzione
scientifica nelle tematiche di riferimento del Corso
nel quinquennio precedente la proposta di attivazione
o di rinnovo.
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Un Corso di Dottorato non può essere attivato con meno di tre posti; eventuali
deroghe dovranno essere specificamente motivate; in
ogni caso il numero delle borse, comunque finanziate,
non potrà essere inferiore a due.
Articolo 3 – Convenzioni con altre Università ed altri Enti
1. Convenzioni con altre Università
a)
i Corsi di Dottorato di ricerca possono essere istituiti
dall'Università di Roma "La Sapienza", anche in convenzione
con altre Università in numero complessivo non superiore
a cinque sedi. I rapporti tra le Università dovranno essere
regolati da apposite convenzioni.
Per quanto riguarda le risorse, la costituzione e la gestione di tale tipo di
Dottorati tra Università ci si ispira al criterio della
reciprocità.
b) i Dottorati convenzionati di cui alla lettera a) con sede amministrativa presso
l’Università “La Sapienza” potranno essere attivati solo
a condizione che le altre Università finanzino almeno
una borsa di studio ciascuna.
c) ai fini dell’approvazione delle proposte di rinnovo e/o nuova istituzione, nella
determinazione del numero minimo di 10 componenti del
collegio di cui all’art. 2, comma 2, lettera b) saranno
considerate solo le sedi convenzionate che si impegnano
a finanziare borse aggiuntive per il ciclo pertinente.
d) la partecipazione dell’Università “La Sapienza” a dottorati con sede amministrativa
presso altre sedi può essere attivata mediante stipula
di apposita convenzione. L’apporto di borse da parte della
Sapienza è determinato, anno per anno, dal Senato Accademico
sulla base dell’istruttoria effettuata dalla Commissione
di cui all’art. 7 comma 2, cui le strutture interessate
dovranno presentare domanda entro il 31 gennaio di ogni
anno corredate dall’approvazione del Consiglio della struttura
proponente e dalla documentazione relativa alle performance
pregresse del Dottorato consortile.
2. Convenzioni con enti esterni
a) I Corsi di Dottorato di ricerca possono essere istituiti dall'Università di Roma
"La Sapienza" anche in collaborazione con enti pubblici
o privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione
culturale e scientifica, di personale, nonché di strutture
e attrezzature idonee.
b) Tali collaborazioni dovranno essere regolate da apposite convenzioni che disciplinano
le modalità di partecipazione anche finanziaria degli
enti al Dottorato di ricerca.
c) Gli enti che partecipano ad un Dottorato di ricerca si impegnano a finanziare
almeno una borsa di studio per l'intera durata del Dottorato.
d) Le proposte di convenzione o di loro rinnovo devono pervenire entro il 31 gennaio
di ogni anno, unitamente alle domande di cui all'art.
7 del presente Regolamento e le relative convenzioni devono
essere perfezionate entro il 30 aprile di ogni anno. Le
proposte di convenzione con enti pubblici o privati dovranno
essere accompagnate dalla documentazione atta a consentire
la valutazione dei requisiti di cui alla lettera a) del
presente comma.
Articolo 4 - Collegio dei docenti
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Il Collegio dei Docenti è costituito da professori di ruolo e fuori ruolo e ricercatori,
anche non confermati, in servizio presso l’Università
“La Sapienza”. Nessun componente può far parte di più
di un Collegio.
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La costituzione del Collegio, in prima attivazione del corso, è definita nella
relativa proposta. Successivamente le variazioni nella
composizione del Collegio dei docenti sono determinate
dal Coordinatore del Corso, su delibera del Collegio
stesso. Le variazioni predette sono comunicate ai Dipartimenti
interessati che ne prendono atto e al Settore Dottorato.
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In aggiunta ai componenti che contribuiscono al numero minimo di cui all’art.
2, comma 2, lettera b) possono far parte del Collegio
con parità di funzioni rispetto agli altri membri anche
professori e ricercatori estranei a “La Sapienza” e
studiosi, italiani o stranieri, operanti presso strutture
o enti di ricerca. La partecipazione di professori e
ricercatori estranei alla Sapienza non può essere superiore
al 25% rispetto al numero dei componenti del Collegio
appartenenti alla Sapienza (salvo i casi di dottorati
in convenzione e internazionali).
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Il Collegio determina le linee guida delle strategie formative del Dottorato,
approva le ammissioni agli anni successivi al primo
- previa valutazione del lavoro dei dottorandi - approva
le scelte relative alle tematiche di tesi e la designazione
del supervisore o dei supervisori, valuta i progressi
nella preparazione delle tesi, delibera motivatamente
in merito alle esclusioni e alle sospensioni dei Dottorandi
dalle attività, nonché in merito all’ammissione all’esame
finale e approva una relazione, da trasmettere insieme
alle tesi e alle eventuali relazioni dei supervisori,
alla Commissione di valutazione finale.
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Il Collegio elegge tra i suoi componenti a tempo pieno, come specificato al comma
1, un Coordinatore. Il Coordinatore dura in carica 3
anni e non può essere immediatamente rieleggibile per
più di una volta. Il coordinatore presiede le riunioni
del Collegio, sottopone proposte ad esso e dà attuazione
alle sue determinazioni, amministra i fondi di funzionamento
del dottorato, stabilisce nel dettaglio le attività
formative, predispone le proposte di rinnovo, sentito
il collegio, e provvede a tutte le esigenze non esplicitamente
previste perseguendo la migliore funzionalità e qualità
delle attività di Dottorato. Il coordinatore autorizza
i dottorandi a svolgere le loro ricerche all’estero,
nei limiti consentiti.
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Alle riunioni del Collegio possono partecipare su invito del coordinatore, senza
diritto di voto, studiosi coinvolti nelle attività formative
del Dottorato.
Articolo 5 - Obiettivi formativi
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Gli obiettivi formativi dei Corsi di Dottorato devono essere ampi, coerenti e
motivati, in linea con gli orientamenti scientifici
di frontiera nel campo prescelto, o nei campi prescelti
in caso di dottorato multidisciplinare. I programmi
formativi devono essere chiaramente definiti e coerenti
rispetto agli obiettivi formativi e concretamente verificabili.
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La formazione del Dottore di Ricerca può comprendere un eventuale periodo di
studio all'estero e l'effettuazione di stages presso
enti pubblici e privati per periodi di durata complessivamente
non superiore alla metà della durata del Corso di Dottorato.
Articolo 6 – Posti di Dottorato, borse di studio, contributi, esoneri e spese
di funzionamento
1. Posti e Borse - L'Università conferisce i posti di Dottorato e le borse studio in conformità
ai seguenti criteri:
a) i posti sono assegnati previa valutazione comparativa del merito.
b) le borse disponibili sono attribuite secondo l’ordine della graduatoria concorsuale.
A parità di merito prevale la valutazione della situazione
economica equivalente determinata ai sensi della normativa
vigente;
c) l'importo delle borse di studio di Dottorato non può essere inferiore a quello
determinato dalla normativa vigente;
d) Al fine di attrarre i migliori candidati fuori sede dall’Italia e dall’estero
l’importo delle borse di cui alla precedente lettera b)
può essere maggiorato, per i vincitori in graduatoria, su
proposta del Collegio di Dottorato e delibera del Consiglio
di Dipartimento presso il quale sono disponibili i fondi,
derivanti da entrate autonome, che assicurano la copertura
finanziaria del provvedimento. Il Consiglio di Dipartimento,
nel deliberare in merito a tale maggiorazione, provvederà
anche a fissare i criteri per l’attribuzione della stessa
qualora si debba procedere a valutazioni comparative tra
più candidati. La maggiorazione della borsa verrà corrisposta
ai candidati previo trasferimento sul B.U. dei fondi necessari.
e) Ai sensi del D.M. 224/99, il numero di borse di studio conferite dalle Università
su fondi comunque reperiti è almeno pari alla metà dei posti
di Dottorato messi a concorso per ciascun Corso.
f) l'erogazione della borsa di studio è dovuta per l'intera durata legale dei Corso.
Per gli anni successivi al primo la borsa deve essere riconfermata
previa verifica dei requisiti per la fruizione della stessa
e subordinatamente all’ammissione all’anno successivo da
parte del Collegio dei Docenti. Non possono essere attribuite
borse per periodi parziali a seguito di rinunce di altri
vincitori.
g) In caso di sospensione del dottorando dal Corso di Dottorato o di esclusione
dallo stesso o di incompatibilità sopravvenuta non è dovuta
l’erogazione della borsa;
h) il pagamento della borsa di studio è effettuato mensilmente;
i) l'importo della borsa di studio è aumentato del 50% per l'eventuale periodo
consentito di soggiorno all'estero; j) il limite di reddito
imponibile personale annuo lordo per poter fruire della
borsa di Dottorato è fissato in € 16.000 ed è aggiornabile
con decreto del Rettore; k) i casi di incompatibilità totale
o parziale per la fruizione della borsa di studio sono fissati
dalla normativa vigente;
l) in caso di sopravvenuta incompatibilità, i ratei della borsa di studio relativi
al periodo per il quale sono stati indebitamente percepiti,
devono essere restituiti. La restituzione si riferisce all'anno
accademico o sua frazione.
2. Tasse universitarie
a) Gli iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca sono tenuti a pagare la tassa di
iscrizione e le tasse universitarie. Con riguardo alla
determinazione delle tasse universitarie si applica quanto
disposto annualmente dal Manifesto degli studi. Agli studenti
iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca si applicano
le tasse previste per le Facoltà appartenenti al primo
gruppo.
b) I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Università, nonché quelli
che conseguano una borsa erogata per l'intera durata del
ciclo da qualsiasi ente privato o pubblico anche estero;
sono esonerati delle tasse di cui alla lettera a) ma non
dal pagamento della tassa di iscrizione;
c) Contestualmente all’ammissione al 2° anno di Corso, i Collegi possono esonerare
dal pagamento delle tasse dottorandi iscritti senza borsa
che siano risultati particolarmente meritevoli. I criteri
per l'esonero dovranno essere prefissati dagli stessi
Collegi. I dottorandi esonerati dai Collegi al pagamento
delle tasse sono comunque tenuti al pagamento della tassa
di iscrizione.
3. Funzionamento dei Dottorati
a) L'Università determina per ciascun anno l'ammontare dei fondi destinati alle
borse di studio tenendo conto anche dei fondi acquisiti
mediante convenzioni con enti pubblici/privati e altre
sedi Universitarie;
b) L’Università determina, altresì, l’ammontare del contributo di funzionamento
in favore dei Corsi di Dottorato da utilizzare per attività
esclusivamente destinate al buon funzionamento del Corso
di Dottorato, per coprire le esigenze di mobilità dei
dottorandi ad esso iscritti e per far fronte alle spese
connesse allo svolgimento dei concorsi e delle prove finali.
Articolo 7 - Attivazione dei dottorati
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Le proposte di istituzione dei Corsi di Dottorato di cui all'Art. 2, comma 1,
lettere a) e b) del presente regolamento, vanno presentate
entro il 31 gennaio di ciascun anno. Le proposte si
adegueranno, nel contenuto e nel formato, alle linee
guida approvate dal Senato Accademico, sulla base
delle attività indicate nei successivi commi 3 e 4.
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Esse sono valutate da una Commissione istruttoria, nominata dal Rettore, su proposta
del Senato Accademico. La Commissione dovrà concludere
i suoi lavori entro il 15 aprile di ciascun anno,
proponendo al Senato Accademico una ripartizione,
tra le proposte valutate meritevoli di accoglimento,
dei posti e delle borse rese possibili dagli stanziamenti
di bilancio, sulla base delle linee guida di cui al
precedente comma, delle indicazioni ministeriali nel
trasferimento dei fondi per le attività di dottorato
e delle esigenze di riequilibrio.
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La predetta Commissione, limitatamente alle questioni attinenti le attività di
Dottorato, assolve i compiti previsti dal D.M. 224
del 30.4.99, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1 ed
eventuali successive modificazioni; essa collabora
altresì con il Nucleo di Valutazione di Ateneo, su
sua richiesta, per la relazione di cui al comma 2
dell'art. 3 del suddetto decreto ministeriale.
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La predetta Commissione, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione di Ateneo,
cura l’attivazione di sistemi di valutazione relativi
alla permanenza dei requisiti di idoneità di cui al
comma 2 dell'art. 2, alla rispondenza dei singoli
Corsi agli obiettivi formativi di cui all'articolo
5, anche in relazione agli sbocchi professionali ed
al livello di formazione dei dottorandi.
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L'istituzione dei Corsi è comunicata tempestivamente al Ministero dal Rettore
dell'Università che trasmette altresì al Comitato
Nazionale per la Valutazione dei Sistema Universitario
una relazione annuale sugli esiti dell'attività di
valutazione di cui al comma precedente.
Articolo 8- Condizioni e modalità di accesso
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Possono accedere al Dottorato di Ricerca coloro che al momento della scadenza
indicata nel bando (ovvero al 31 ottobre dell’anno del
bando), siano in possesso di laurea di Vecchio Ordinamento
o di laurea specialistica o magistrale o di analogo
titolo accademico, anche se conseguito all'estero e
riconosciuto equipollente dal Collegio dei Docenti ai
soli fini dell'ammissione al Corso di Dottorato.
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Ciascun Collegio può determinare, in tempo utile per la pubblicazione del bando,
specifiche modalità e criteri per l'ammissione ai Corsi
di Dottorato rispettando comunque principi di selettività
e trasparenza nonché un'idonea valutazione comparativa
dei candidati.
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In assenza di specifiche modalità e criteri, le prove di ammissione si svolgeranno
con prove scritte e orali, valutate dalle Commissioni
giudicatrici di cui al successivo Art. 9, salvo quanto
previsto dal comma 4 per gli studenti stranieri.
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Gli studenti stranieri, aventi i requisiti di ammissibilità di cui al comma 1,
che non intendono concorrere alle borse di studio bandite
da la “Sapienza”, ovvero agli incrementi previsti dall’art.
6 comma d), possono richiedere di essere valutati per
l’ammissione in soprannumero. A tal fine i candidati
devono presentare regolare domanda nei tempi e nei modi
indicati nel bando indicando nella stessa che intendono
essere valutati per l’ammissione in soprannumero e sono,
altresì, tenuti a produrre, contestualmente alla domanda, la documentazione sui percorsi formativi e sui risultati conseguiti nelle forme
legalmente previste come indicato nel bando concorsuale.
Essi possono chiedere di essere valutati su dossier
e/o tramite colloquio. Il dossier deve contenere ogni
evidenza atta a consentire una valutazione delle potenzialità
scientifiche del candidato/della candidata e, in particolare,
un adeguato progetto di ricerca (scritto in italiano
o inglese o francese). Il colloquio sarà invece, di
norma, contestuale allo svolgimento della prova orale
degli altri candidati. Il Coordinatore, sentito il Collegio,
può respingere la domanda di ammissione in soprannumero
ovvero accoglierla, fissando in tal caso, nel rispetto
del precedente comma 2, la procedura cui la Commissione
giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 9 dovrà attenersi.
Resta fermo, per gli stranieri ammessi in soprannumero
che non siano titolari di borsa di studio erogata da
Enti italiani o esteri per la frequenza del Corso di
Dottorato, l'obbligo del pagamento delle tasse universitarie.
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I criteri e modalità di cui al precedente comma 2, adottati ai fini delle prove
di ammissione, sono resi pubblici sia mediante pubblicazione
sui siti web della struttura e/o della Sapienza che
mediante affissione nell'albo della struttura in cui
si incardina il Corso di Dottorato. Il Bando di concorso
indica quali Corsi hanno un proprio autonomo disciplinare
di ammissione. Sarà comunque cura dei candidati informarsi
presso le singole strutture sui contenuti del disciplinare
in materia di ammissione al Dottorato, se esistente.
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Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal Rettore dell'Università,
che dispone anche la pubblicazione del relativo avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
la comunicazione al Ministero. Il Bando di concorso
indica:
a) il numero dei candidati da ammettere a ciascun Corso di Dottorato di ricerca;
b) il numero e l'ammontare delle borse di studio;
c) per i Dottorati articolati su più curricula, la ripartizione
dei posti e delle borse sui rispettivi curricula, ove
appositamente indicata;
d) l’ammontare delle tasse a carico dei dottorandi e
la disciplina degli esoneri ai sensi dell'articolo 6
del presente Regolamento;
e) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
f) la data e il luogo di svolgimento delle prove concorsuali,
ove già fissati; ovvero le modalità di convocazione
dei candidati.
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Il bando di concorso dovrà essere pubblicato, di norma, entro il 15 giugno di
ogni anno. I concorsi di ammissione dovranno essere
espletati entro cinque mesi dalla data di pubblicazione
del bando. Il mancato rispetto di questo termine costituirà
elemento di valutazione negativa in fase di attribuzione
dei posti e delle borse negli anni successivi.
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Il numero di posti di cui al precedente comma 6, lettera a), è maggiorato per
ogni studente straniero ammesso in soprannumero, di
norma, fino a un terzo. Tali posti possono essere ulteriormente
maggiorati, sempre nella misura di un terzo, per ogni
titolare di assegno di ricerca che abbia superato le
prove di ammissione.
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I candidati utilmente collocati nella graduatoria perfezioneranno la loro iscrizione
secondo le modalità rese note sul sito web dell’Università
e all’albo del Settore Dottorato di Ricerca. Previo
accordo col Coordinatore del Corso, nelle more del perfezionamento
delle pratiche amministrative, i vincitori possono iniziare
la loro attività.
Articolo 9 - Commissioni giudicatrici per il concorso d'ammissione
- Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione ai Corsi di Dottorato
di ricerca sono nominate con decreto del Rettore o suo
delegato e sono composte da non meno di tre membri titolari
e tre supplenti scelti fra professori e ricercatori di
ruolo, anche di altre Università italiane e straniere,
aventi competenza specialistica nei settori cui si riferisce
il Corso. Nel caso di Dottorati in convenzione con enti
di ricerca pubblici o privati, attivati ai sensi dell’art.
3 comma 2, le Commissioni possono inoltre essere integrate
da un ricercatore operante presso tali soggetti con parità
di funzioni rispetto agli altri membri.
- I componenti della Commissione sono scelti dai Consigli delle strutture proponenti
tra una rosa di almeno sei nominativi indicata dal Collegio
dei docenti. Per qualsiasi tipo di dottorato, ivi compresi
di Dottorati internazionali disciplinati nei successivi
articoli, non si può far parte della Commissione per due
volte consecutive.
Articolo 10 - Svolgimento dei Corsi
- Gli obblighi ed i diritti dei dottorandi sono determinati dai Collegi dei docenti.
I Collegi possono concedere ai dottorandi la possibilità
di effettuare attività didattica integrativa nei Corsi
di Laurea, non in contrasto con la formazione alla ricerca,
fissandone le modalità di svolgimento. Tale attività
può comprendere esercitazioni, seminari e tutorato per
un totale massimo di 50 ore annue e non deve comprendere
la partecipazione alle commissioni di esami di laurea
né la sostituzione di docenti ufficiali. Per la parte
di attività relativa alle esercitazioni, i Dipartimenti
e le Facoltà potranno provvedere a compensi, nella misura
da essi stabilita, i cui importi graveranno sui fondi
già esistenti. Ai sensi della Legge 14/1/1999 n. 4,
i dottorandi della Facoltà di Medicina possono essere
impiegati, a domanda, nell'attività assistenziale.
- Il Collegio, in casi di risultati insufficienti alle prove di valutazione in
itinere, in caso di assenteismo ingiustificato e prolungato
o di irreperibilità prolungata, ovvero se un dottorando
assuma comportamenti non compatibili con la deontologia
della ricerca e con le regole di buon comportamento
prescritte dalla struttura organizzativa in cui ha sede
il Dottorato nei confronti di chi a qualsiasi titolo
usufruisce della sua accoglienza e dei suoi servizi,
può motivatamente deliberare la decadenza del dottorando
dal Corso.
- La frequenza del corso di dottorato può essere sospesa
nei seguenti casi, previa deliberazione del Collegio
dei docenti:
a) maternità;
b) servizio militare ovvero servizio civile;
c) opportunità di studio o di lavoro a termine che
non siano incompatibili con una ripresa successiva
delle attività del Dottorato;
d) grave e documentata malattia.
- Qualora un dottorando decida di iscriversi ad uno dei Corsi di studio indicati
all’Art. 1 comma 3 dovrà presentare al Collegio dei
Docenti richiesta di sospensione del Dottorato.Nel deliberare
in merito alla sospensione, il Collegio può fissare
delle scadenze, condizioni o verifiche.
- Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi
al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo;
entro la stessa data i Collegi deliberano in merito
agli esoneri dai pagamenti dei contributi di cui all’Art.
6, comma 2, lettera c). I dottorandi dovranno effettuare
l’iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre
di ogni anno.
- Ogni studente di dottorato dispone di un proprio indirizzo mail messo gratuitamente
a disposizione dalla Sapienza. Le comunicazioni del
coordinatore o degli Uffici centrali agli studenti effettuati
via mail sono valide. Eventuali comunicazioni riguardanti
specifici provvedimenti amministrativi che abbiano conseguenze
limitative dei diritti degli interessati saranno, invece,
inoltrate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa
vigente.
Articolo 11 – Rappresentanza dei Dottorandi
- Limitatamente a questioni di tipo organizzativo e relative ai criteri per l’uso
dei fondi di funzionamento partecipano alle riunioni
del Collegio due studenti di dottorato eletti dagli
studenti stessi. Tali studenti possono coincidere o
meno con i rappresentanti nei Consigli di Dipartimento.
- La rappresentanza degli studenti di dottorato nei Consigli di Dipartimento è
disciplinata dai rispettivi regolamenti ai sensi di
quanto previsto dall’art. 6 comma 5 dello Statuto dell’Università
“La Sapienza”.
Articolo 12 - Tesi di Dottorato
- La tesi di dottorato consiste in una elaborazione con contenuti originali di
un tema considerato dal Collegio rilevante e pertinente
negli ambiti di ricerca coperti dal Corso di Dottorato.
La tesi potrà essere redatta anche in una lingua straniera
concordata con il Collegio e potrà contenere, anche
in forma integrale, articoli del dottorando.
- La tesi, presentata dal candidato, dovrà essere corredata dalla valutazione del
Collegio e potrà essere accompagnata dalla relazione
di coloro che ne hanno operato la supervisione.
- I candidati, dopo la scadenza della durata legale del Corso di Dottorato, devono
sottoporsi alla valutazione per il conferimento del
titolo di Dottore di Ricerca. Possono essere previste
due sessioni di esami finali. La prima da concludersi
entro il 31 luglio. La seconda da concludersi entro
il 15 dicembre. La redazione finale della tesi, su supporto
informatico, corredata dalla presentazione del Collegio,
deve essere consegnata al Settore Dottorato di Ricerca
entro il 15 dicembre per la prima sessione di prova
ed entro il 15 maggio per la seconda sessione, unitamente
alla segnalazione del settore disciplinare per il quale
i candidati optano, nel caso siano individuati più settori
scientifico-disciplinari per il Dottorato ai sensi del
successivo art. 12 comma 7.
- Su deliberazione del Collegio o su motivata richiesta del candidato, valutata
ed accolta dal Collegio sulla base di motivazioni scientifiche
e di opportunità generale, il sostenimento dell'esame
finale può essere prorogato oltre il termine della durataregolare
del ciclo di dottorato. Il candidato che voglia fruire
di proroghe deve farne apposita richiesta al Coordinatore
del Dottorato almeno trenta giorni prima delle scadenze
di cui al precedente comma. Il Coordinatore, acquisito
il parere del Collegio dei docenti, dà tempestiva notizia
delle proroghe al Settore Dottorato di Ricerca. L'eventuale
rifiuto della proroga da parte del Collegio deve essere
motivato; tra le motivazioni è ammissibile l'eccessiva
durata della redazione della tesi, non giustificata
dai progressi nella ricerca o dalla qualità dei risultati
prevedibili. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6,
comma 4 del già richiamato D.M. 224, detti criteri si
applicano anche ai candidati che si ripresentano non
avendo superato con successo l'esame finale.
Articolo 13 - Commissioni per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca
- A partire dal 1 novembre di ogni anno accademico vengono espletate le procedure
per la designazione e la nomina delle Commissioni per
il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca. Le
Commissioni restano validamente in funzione per le due
sessioni di prove di cui al precedente articolo 11,
comma 3.
- Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca
sono nominate dal Rettore e sono composte da tre membri
scelti tra professori e ricercatori anche non di ruolo,
appartenenti ai settori scientifico-disciplinari attinenti
il Dottorato. Almeno due membri devono appartenere a
Università diverse da “La Sapienza” non partecipanti
al Dottorato. Della Commissione giudicatrice che valuta i candidati di un Dottorato non può far parte alcun soggetto che sia o
sia stato nell’ultimo biennio membro del Collegio del
Dottorato stesso.
- Nel caso di tesi particolarmente specifiche, la Commissione può essere integrata
da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito
di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.
- I membri della Commissione sono scelti dai Consigli delle strutture proponenti
tra una rosa di almeno sei nominativi indicata dal Collegio
dei docenti, che provvederà, altresì a designare tre
supplenti e gli eventuali esperti.
- Lo stesso docente non può far parte della Commissione per due volte consecutive.
- In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, dei componenti la Commissione,
si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti
nello stesso decreto di costituzione.
- Per i Dottorati multidisciplinari possono essere individuati, dal Collegio dei
docenti, ciclo per ciclo, più settori nell'ambito dello
stesso Dottorato e può essere pertanto prevista una
pluralità di Commissioni.
- Nel caso di dottorati attivati in convenzione con altre sedi universitarie e
di dottorati internazionali si intende che i due membri
esterni di cui al comma 2 non appartengano alle strutture
che risultano convenzionate o che partecipano al dottorato
internazionale. In questi casi si applicano comunque
le disposizioni previste dal comma 5 del presente articolo.
Articolo 14- Esame finale Conseguimento del titolo di dottore di ricerca
- Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue con il superamento dell'esame finale.
L'esame finale può essere ripetuto una sola volta. Il
mancato superamento della prima prova comporta una proroga
automatica, il cui termine è stabilito dal Collegio,
tenuto conto della data della prova.
- Nello svolgimento delle prove, la Commissione garantisce procedure d'esame che
assicurino una idonea valutazione dei candidati e la
trasparenza degli atti. A conclusione dei lavori la
Commissione è tenuta ad inviare immediatamente al Settore
Dottorato tutta la documentazione relativa all'esame,
per consentire al Settore stesso l'avvio delle procedure
connesse.
- Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore. A richiesta degli interessati,
l'Università, ne certifica il conseguimento. Successivamente
al rilascio del titolo, l'Università medesima cura il
deposito della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali
di Roma e Firenze ai sensi della normativa vigente.
Articolo 15 – Scuole di Dottorato
- Istituzione
Allo scopo di realizzare una migliore organizzazione
del terzo livello di formazione universitaria, sono
istituite Scuole di Dottorato. Le Scuole raccolgono
al loro interno e organizzano i Corsi di Dottorato partecipanti
alla Scuola stessa con l’obiettivo di valorizzare le
sinergie rese possibili dal contesto culturale comune
ai singoli dottorati afferenti. A tal fine, le Scuole
di Dottorato promuovono, organizzano e gestiscono lo
sviluppo e il coordinamento delle attività culturali,
didattiche, attuali e future, comuni ai diversi Corsi
di dottorato afferenti alle stesse. Le Scuole di Dottorato
si propongono, inoltre, una progressiva internazionalizzazione
delle attività formative e di ricerca, favorendo l’apertura
a studenti stranieri e la collaborazione didattica e
di ricerca con Università, Enti, Istituzioni e Centri
di Ricerca nazionali e internazionali. All’atto della
costituzione, le Scuole indicano i Corsi di Dottorato
di Ricerca alle stesse afferenti. Le proposte di istituzione
di Scuole di Dottorato dovranno essere formulate dai
Dottorati stessi, approvate dal Senato Accademico, previo
parere delle relative strutture di riferimento (Dipartimento,
Facoltà, Ateneo Federato).
- Organi
Sono organi della Scuola: il Direttore della Scuola
(di seguito Direttore) il Segretario della Scuola (di
seguito Segretario) il Consiglio Direttivo della Scuola
(di seguito Consiglio Direttivo).
- Direttore della Scuola
Il Direttore rappresenta la Scuola, ne coordina le attività,
presiede il Consiglio Direttivo. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza
assoluta degli stessi. L’incarico di Direttore ha durata triennale e non è consecutivamente rinnovabile.
- Consiglio Direttivo della Scuola
Il Consiglio Direttivo è costituito dai Coordinatori dei Corsi di Dottorato afferenti
alla Scuola. Il Consiglio Direttivo, nella piena salvaguardia
dell’autonomia scientifica e culturale ottorato, svolge
le seguenti attività:
-elegge il Direttore;
-individua le linee di sviluppo generali della Scuola
dei singoli Corsi di Dottorato;
-favorisce il periodico confronto di idee ed esperienze
tra i diversi Corsi di Dottorato;
-promuove il coordinamento delle attività culturali
e didattiche dei distinti Corsi di Dottorato, individuando
in particolare quelle che possono interessare una pluralità
o la totalità di essi;
-individua le tematiche culturali a carattere generale
ed in relazione ad esse promuove ed organizza attività
formative proprie ed ulteriori rispetto a quelle promosse
dai singoli Corsi;
-promuove la collaborazione didattica e di ricerca con
Università, Enti, Istituzioni e Centri di Ricerca nazionali
e internazionali;
-nel rispetto del potere decisionale dell’Università,
svolge una prima attività istruttoria in merito all’attivazione
o disattivazione dei corsi e/o curricula e alle relative
richieste dei posti e delle borse;
-approva eventuali modifiche al Regolamento della Scuola.
Il Consiglio delibera:
-a maggioranza semplice per quel che concerne le attività
specifiche della Scuola;
-a maggioranza assoluta dei suoi componenti in ordine
alla nomina del Direttore;
-con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto
in riferimento alle proposte di modifiche del Regolamento
della Scuola, variazioni di dotazioni, termini di finanziamento,
posti e borse dei singoli corsi e curricula.
Articolo 16 – Cooperazione internazionale
1. L'Università di Roma “La Sapienza” promuove e agevola la cooperazione internazionale
anche nel settore dei Dottorati di Ricerca. A tal fine
promuove e stipula, con Università straniere, convenzioni,
che definiscono le modalità di attuazione della cooperazione
e l’eventuale rilascio del titolo congiunto o del doppio
titolo di Dottore di Ricerca. In particolare l’Università
di Roma “La Sapienza” stipula convenzioni con Università
straniere per lo svolgimento di tesi di dottorato in cotutela
e di Label Europeo e per Dottorati internazionali.
Articolo 17 – Tesi di Dottorato in co-tutela
1. Le convenzioni disciplinano le modalità di attuazione del programma di cotutela
e sono stipulate a favore di singoli dottorandi previa
approvazione del Collegio dei Docenti, nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) la preparazione della tesi effettuata in periodi alterni, pressoché equivalenti,
in ciascuna delle due istituzioni;
b) la nomina di due Direttori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per
l’Università cooperante, che seguono le attività di ricerca
del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione
scritta, la tesi di Dottorato. Il giudizio positivo di
entrambi i Direttori di tesi è condizione necessaria per
l'ammissione all'esame finale. I Direttori di tesi (per
parte italiana) possono appartenere ad Università diverse
da “La Sapienza”.
c) la redazione e la discussione della tesi in parte nella lingua dell'Università
cooperante ovvero nella lingua determinata di comune accordo;
d) La Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università, sarà
composta da studiosi espressi dalle due Istituzioni in
numero pari e dovrà comprendere almeno quattro membri.
I Direttori di tesi partecipano alla discussione della
tesi ma non alla valutazione.
e) Ognuna delle due Istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di
Ricerca, o equipollente, per la stessa tesi, in seguito
ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice,
ovvero a conferire un titolo congiunto. Il titolo di Dottore
di Ricerca di cui sopra è completato con la dizione “tesi
in co-tutela” con l’Università di……”
f) La co-tutela di tesi di Dottorato può essere attivata non oltre il diciottesimo
mese dall’inizio del Corso. Oltre tale termine, qualora
sussistano particolari interessi scientifici, il Collegio
dei Docenti può autorizzare, altresì, l’attivazione della
co-tutela. In questo caso, il Collegio dei Docenti dovrà
tuttavia contestualmente approvare la proroga di un anno
per la discussione della tesi finale;
g) Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Collegio dei Docenti procederà alla
valutazione dell’attività svolta anche dai dottorandi
in co-tutela di tesi iscritti presso le Università partner
ai fini dell’ammissione all’anno successivo.
Articolo 18 – Tesi di Dottorato Label europeo
1. Svolgimento di tesi di dottorato in cotutela Label Europeo Nel rispetto delle
disposizioni del precedente articolo 17, qualora lo svolgimento
della tesi in cotutela presenti i seguenti ulteriori elementi:
a) la nomina di due docenti stranieri non provenienti dalle Università cooperanti
cui sarà richiesta una relazione scritta sulla tesi;
b) la Commissione giudicatrice, composta come indicato
alla lettera d) del paragrafo 1 dell’art. 17, sia integrata
da un membro proveniente da una Università straniera diversa
da quella cooperante,
il titolo di Dottore di Ricerca di cui sopra è completato con la dizione “tesi
in co-tutela Label Europeo” con l’Università di……”
Articolo 19 – Dottorati internazionali
- Qualora il livello di armonizzazione raggiunto fra l’ordinamento universitario
italiano e quello di un altro Paese o altri Paesi lo
consenta, possono essere istituiti Dottorati internazionali
mediante stipula di apposite convenzioni. Un Dottorato
internazionale organizza unitariamente l’insieme delle
attività relative alla selezione, alla formazione e
alla valutazione dei dottorandi che, in aderenza ad
un progetto scientifico-formativo adeguatamente elaborato
e motivato, conducono al conseguimento del Dottorato
di ricerca, il cui titolo viene rilasciato, disgiuntamente
o congiuntamente secondo quanto indicato in convenzione,
dai Rettori delle Università partecipanti.
- Le convenzioni dovranno essere conformi ai seguenti principi:
a) il progetto scientifico e il piano formativo, adeguatamente strutturati e motivati,
dovranno evidenziare in via specifica le motivazioni
che rendono opportuna l’istituzione di un Dottorato
internazionale;
b) il Collegio dei docenti dovrà essere composto da non meno di dieci studiosi,
di fama internazionale e di documentata produzione scientifica
valida nell’ultimo quinquennio, con una presenza bilanciata
di studiosi appartenenti alle sedi proponenti. La presenza
di studiosi de “La Sapienza” non potrà comunque essere
inferiore a tre;
c) il Coordinatore, ovvero il Direttore Scientifico, dovrà essere eletto dal Collegio
o dall’organismo di coordinamento previsto dalla convenzione;
d) l’apporto in termini di risorse materiali e finanziarie, in qualsiasi forma (borse
di studio, spese di funzionamento, uso di spazi e laboratori),
di ciascuna Università partecipante dovrà essere bilanciato
tra le sedi, senza vincoli di destinazione quanto alla
nazionalità dei dottorandi che fruiscono direttamente
o indirettamente delle risorse;
e) Per le modalità di ammissione degli studenti devono essere previste procedure
che assicurino una adeguata valutazione dei candidati
su base paritaria e non discriminante. In particolare
per l’attribuzione delle borse di studio, i relativi
bandi devono essere pubblicati almeno due mesi prima
dello svolgimento delle prove di ammissione sul sito
del Dottorato e, per quanto riguarda quelle messe a
disposizione de La Sapienza, dovranno prevedere prove
scritte e orali, conformemente a quanto previsto nel
presente regolamento;
f) le convenzioni dovranno indicare le modalità di composizione delle Commissioni
di ammissione che dovranno essere composte da studiosi
designati dalle sedi partecipanti; tali studiosi potranno
anche non appartenere alle sedi proponenti. Nessuno
può far parte della Commissione per più di una volta
in un triennio;
g) Le Commissioni di valutazione finale sono composte da docenti designati dalle
Università partecipanti ma appartenenti ad altre Università
degli stessi o anche di altri Paesi; nessun membro può
far parte della Commissione per più di una volta in
un triennio;
h) per quanto non espressamente indicato, la Convenzione si ispirerà, relativamente
alle attività formative, alla preparazione e alla valutazione
delle tesi, ai principi e ai criteri previsti nelle
disposizioni relative ai dottorati in co-tutela e di
label europeo.
i) le Convenzioni non potranno avere validità superiore a tre anni, ma sono rinnovabili.
- Le proposte, sia di nuova convenzione che di rinnovo, dovranno essere corredate
dal parere favorevole del Consiglio di Dipartimento.
Gli organi de “la Sapienza” valuteranno le proposte,
previo parere della Commissione istruttoria di cui all’Articolo
7, comma 2, che si esprimerà anche in merito alla congruenza
della bozza di Convenzione ai criteri di cui al comma
precedente nonché, in caso di rinnovo, sulla base di
una relazione sullo svolgimento del dottorato e sui
risultati ottenuti nel triennio precedente. L’Università
“La Sapienza” potrà contribuire alle spese di funzionamento,
finanziariamente o mettendo a disposizione altre risorse,
ovvero con borse di studio, impegnandosi per ciascun
triennio di durata della Convenzione.
- I Dottorati internazionali già esistenti dovranno adeguarsi alle disposizioni
che precedono al momento del rinnovo della convenzione
ovvero, in difetto, alla scadenza del primo ciclo successivo
all’entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 20 - Disposizioni finali e transitorie
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la
normativa vigente in materia di Dottorato.
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